Regole UE di contabilizzazione del bilancio di massa nell’ambito della SUPD

(Foto IAMP)

La Commissione europea ha pubblicato i dettagli del proprio approccio al bilancio di massa nell’ambito dell’atto di esecuzione della Direttiva sulla plastica monouso (SUPD), approvato con voto il 6 febbraio. Come spiega ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) in una sua nota informativa, l’atto di esecuzione conferma che le importazioni da Paesi terzi di rPET saranno conteggiate ai fini dell’obiettivo del 25% per le bottiglie per bevande soltanto a decorrere dal 21 novembre 2027. A seguito del voto favorevole, l’atto di esecuzione diventerà legge. Come previsto, l’atto di esecuzione adotta un approccio di contabilizzazione a bilancio di massa con “esclusione degli usi come combustibile”.

Sebbene l’atto si applichi esclusivamente alla SUPD e al PET riciclato, la Commissione ha già dichiarato di volerlo utilizzare come quadro di riferimento per le regole di contabilizzazione del bilancio di massa nell’ambito della normativa UE sul riciclo; ampie parti dei metodi di calcolo del bilancio di massa appaiono inoltre chiaramente orientate ai processi di pirolisi, cui di norma il PET non è sottoposto. Gli operatori del settore dell’olio di pirolisi hanno affermato che l’adozione dell’atto di esecuzione potrebbe favorire decisioni di investimento e stimolare l’interesse all’acquisto nel medio termine. Tuttavia, sottolinea ICIS, permane un più ampio quadro di incertezza regolatoria – per esempio in materia di cessazione della qualifica di rifiuto – che va oltre l’atto di esecuzione.

In base a un approccio che esclude gli usi come combustibile, il materiale trasformato in combustibile o le perdite di processo non possono concorrere al raggiungimento dei target di contenuto riciclato. Per il tonnellaggio residuo, prosegue ICIS, sarebbe consentita la libera allocazione (ossia un metodo di bilancio di massa che consente di attribuire l’intero quantitativo di materiale riciclato a qualsiasi flusso in uscita). Ciò a condizione che:
- le quantità attribuite siano assegnate soltanto a flussi in uscita per i quali sia possibile dimostrare l’esistenza di un processo chimico tecnicamente praticabile che consenta la trasformazione realistica dell’input ammissibile in tali flussi in uscita;
- le quantità attribuite a specifici flussi in uscita non eccedano la quota delle parti di tali flussi che possono derivare dal materiale di input usato e ammissibile; 
- non siano polimeri sia gli input sia i flussi in uscita.

Le regole di contabilizzazione del bilancio di massa si applicano anche ai materiali a duplice uso, per i quali la quota relativa che diventerà combustibile non può essere conteggiata ai fini dei target. L’atto di esecuzione stabilisce inoltre che i solidi a duplice uso, quali il residuo carbonioso solido, non debbano essere conteggiati ai fini dei calcoli. Come spiega ancora ICIS, sono previsti metodi di calcolo differenti per il materiale liquido in ingresso a uno steam cracker e per il materiale (o una quota di esso) che non entra in uno steam cracker. Sono inoltre previsti passaggi di calcolo aggiuntivi per il materiale che subisce un’ulteriore trasformazione per modificarne il punto di ebollizione prima dell’ingresso in uno steam cracker. Il bilancio di massa deve essere effettuato entro tre mesi e calcolato per ciascun impianto; inoltre, i calcoli non sono trasferibili tra impianti né tra società.