PET riciclato per acque minerali
In deroga all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, che vietava l'impiego di materiale plastico di scarto nella preparazione di articoli destinati al contatto alimentare, il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo di PET riciclato nella produzione di bottiglie per acque minerali.
La deroga, che sarà valida dall'entrata in vigore del DM 18 maggio 2010 n. 113 prevista per il 5 agosto prossimo, dovrà sottostare a determinate condizioni: le bottiglie di recupero dovranno essere costituite da PET originariamente idoneo e destinato al contatto alimentare; la loro produzione dovrà avere a corredo la documentazione atta a dimostrare, mediante il challenge test, che il processo di riciclo utilizzato è in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del Regolamento (CE) 1935/2004, sotto la responsabilità del produttore. Introducendo un elemento di novità rispetto a ciò che prevede il Regolamento (CE) 282/2008, il decreto ministeriale impone invece che le bottiglie dovranno contenere almeno il 50% di PET vergine e potranno venire a contatto solo con acque minerali.