IIP spiega il "Decreto Rifiuti" e le sue ricadute sulla filiera

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 116/2020, cosiddetto “Decreto Rifiuti”, con cui l’Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”. IIP ha organizzato per la mattina del 18/11 un corso in modalità webinar proprio per presentare i dettagli del decreto e le ricadute sull’operatività della filiera dei rifiuti. Grande il successo e ampia la partecipazione, visto il tema “caldo”.

 

Tale decreto modifica in diversi punti la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto “Testo Unico Ambientale (TUA)”. A questo nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

 

Le principali novità introdotte in materia di gestione dei rifiuti incidono sui produttori, nell’ambito degli obblighi di corretta gestione: l’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti, provvedendo al loro trattamento direttamente, oppure mediante l’affidamento a soggetti debitamente autorizzati (intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti, soggetto addetto alla raccolta o al trasporto di rifiuti pubblico o privato). La consegna dei rifiuti a uno di tali soggetti non costituisce esclusione automatica della responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. A questo proposito, si attende di capire come la giurisprudenza interpreterà la formulazione “esclusione automatica”.

 

La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui il produttore abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione e trasmissione del documento originale. Inoltre, si sottolinea che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR.

 

Altra novità riguarda l’esclusione di responsabilità. Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento D13, ricondizionamento D14 e deposito preliminare D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che i produttori, oltre alla quarta copia del FIR, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto. L’attestazione relativa al solo smaltimento chiarisce una parte dei dubbi, ma nulla lascia intendere rispetto al recupero, non chiare quindi le modalità per la dimostrazione dell’esclusione di responsabilità in tale caso.

 

Si conferma poi la volontà di portare avanti il Sistema di tracciabilità dei rifiuti con l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 che ribadisce l’innovazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che è stato istituito con decreto legge n. 135 del 2018 poi convertito in legge n. 12 del 2019, in attesa dei decreti per renderlo operativo rimangono confermati registro di carico e scarico e FIR oggi in uso, con le medesime modalità, ma tempi di conservazione più brevi (da 5 a 3 anni).

L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter, con diretta conseguenza sul computo degli obiettivi di riciclo. Il D.Lgs. 116/2020 introduce inoltre la novità relativa alla possibilità per le aziende di rivolgersi ad un operatore privato per gestire i propri rifiuti simili per natura e composizione agli urbani. Scegliere un operatore privato non sarà però sempre possibile, infatti i contratti con l’ente pubblico avranno validità quinquennale, mentre sarà sempre possibile il caso contrario.

 

I produttori di imballaggi dovranno ormai obbligatoriamente indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, che istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione. La progettazione di nuovi imballaggi dovrà andare nella direzione di renderli sempre più riutilizzabili, riciclabili e realizzati in materiali riciclati.

 

Infine viene ribadito il rafforzamento dell’istituto della Responsabilità Estesa del Produttore, con l’introduzione di misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore nonché misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di  rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.

 

Gli interessati ad approfondire le tematiche relative al nuovo decreto possono contattare IIP all’indirizzo email [email protected] per conoscere i servizi per le aziende del settore.