Il Senato ha approvato oggi, a larga maggioranza, il disegno di legge 3111 di "conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".
Fra queste "misure", di grande interesse per il nostro settore - se venissero approvate - sono quelle dell'articolo 2: disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.
Queste – recependo in parte le istanze di Federazione Gomma Plastica – stabiliscono, in sintesi, quanto segue.
Comma 1
Il termine previsto ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron, se destinati agli altri usi.
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 3
Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10% per cento di plastica riciclata e del 30% per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente, sentiti COREPLA e le associazioni dei produttori.
Comma 4
A decorrere dal 31/7/2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.