Greenwashing: dalla UE i primi paletti per le dichiarazioni ambientali
Dopo il via libera del Parlamento europeo a una Direttiva contro il greenwashing e le informazioni commerciali ingannevoli delle aziende lo scorso 18 gennaio, nei giorni scorsi le commissioni Mercato interno e Ambiente hanno adottato una prima posizione sulle regole in base alle quali le aziende potranno convalidare le loro dichiarazioni di marketing ambientale.
I deputati hanno concordato con la Commissione che le eventuali future dichiarazioni di marketing ambientale dovranno essere sottoposte ad approvazione prima del loro utilizzo da parte delle aziende. Le richieste dovranno essere valutate da verificatori accreditati entro 30 giorni e le aziende che violeranno le regole saranno sottoposte a sanzioni, dall’esclusione dagli appalti a multe pari ad almeno il 4% del fatturato annuo.
Inoltre, la Commissione dovrà stilare un elenco di prodotti meno complessi che potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o semplificata, mentre deve essere ancora stabilito se le dichiarazioni ambientali sui prodotti contenenti sostanze pericolose siano ammissibili oppure no. È stato anche concordato che le microimprese siano escluse dai nuovi obblighi e che le PMI abbiano un anno in più prima di applicare le regole.
Il recente divieto dell'UE relativo alle dichiarazioni ambientali basate esclusivamente sui cosiddetti sistemi di compensazione del carbonio è stato confermato, ma le aziende potranno menzionare tali sistemi di compensazione se hanno già ridotto il più possibile le loro emissioni, utilizzandoli solo per le emissioni residue. I crediti di carbonio andranno però certificati come stabilito nel Carbon Removals Certification Framework.
Infine, è stato concordato che alle affermazioni comparative, ossia che mettono a confronto due o più prodotti diversi, siano applicate norme speciali, anche nel caso in cui i diversi prodotti siano realizzati dalla stessa azienda. Le aziende dovranno dimostrare di aver utilizzato gli stessi metodi per confrontare gli aspetti rilevanti dei prodotti e le affermazioni secondo cui i prodotti sono stati migliorati non potranno basarsi su dati risalenti a più di cinque anni prima.