L’orientamento del Consiglio europeo sulla dispersione dei granuli di plastica
Il Consiglio europeo ha espresso il proprio orientamento generale in merito a un Regolamento proposto dalla Commissione europea nell’ottobre 2023 sulla prevenzione delle dispersioni di granuli di plastica nell'ambiente, fornendo alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva di tale Regolamento. Le nuove norme mirano a migliorare la gestione dei granuli di plastica in tutte le fasi della filiera e per ridurre fino al 74% le dispersioni di plastica nell'ambiente.
L'orientamento generale del Consiglio stabilisce un equilibrio tra l'introduzione di misure ambiziose ed efficaci volte a ridurre al minimo le dispersioni di granuli di plastica e la prevenzione di inutili oneri amministrativi. Il testo garantisce parità di condizioni tra trasportatori dell'UE e dei Paesi terzi e introduce obblighi per le navi marittime che trasportano granuli di plastica, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale.
Il Consiglio mantiene l'approccio della Commissione secondo cui le nuove norme si applicheranno a tutte le fasi della filiera e a specifici soggetti:
- operatori economici che gestiscono granuli di plastica in quantità superiori a 5 tonnellate nell'UE;
- trasportatori dell'UE e dei Paesi terzi che trasportano granuli di plastica nell'UE;
- imprese incaricate della pulizia di contenitori e serbatoi per granuli di plastica;
- spedizionieri, operatori, agenti e comandanti marittimi allorché lascino un porto di uno Stato membro dell’UE o vi fanno scalo.
Secondo l'orientamento generale del Consiglio, sia i trasportatori dell'UE che quelli di Paesi terzi dovranno fornire alle autorità competenti informazioni in merito al loro coinvolgimento nel trasporto di granuli di plastica. Per garantire il rispetto di tali obblighi e parità di condizioni, il Consiglio ha introdotto l'obbligo per i trasportatori di Paesi terzi di designare un rappresentante autorizzato nell'UE.
Il Consiglio ha previsto obblighi specifici per quanto riguarda il trasporto di granuli di plastica via mare, tra cui la garanzia di imballaggi di buona qualità e la fornitura di informazioni tecniche sul carico. Ciò si aggiunge agli obblighi relativi al trasporto di granuli di plastica stradale, ferroviario e marittimo, come stabilito nella proposta della Commissione. Per facilitare l'osservanza delle norme in materia di trasporto marittimo, il Consiglio ha convenuto di rinviarne di un anno la data di applicazione (rispetto al resto delle norme stabilite nel Regolamento) e, se l'Organizzazione Marittima Internazionale adottasse misure per contrastare l'inquinamento marino da granuli di plastica causato dalle navi, il Regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza su proposta della Commissione.
Secondo le nuove norme, le autorità nazionali dovranno svolgere ispezioni ambientali e adottare altre misure di verifica secondo un approccio basato sul rischio. Per dimostrare la conformità a tali norme, gli operatori di più grandi dimensioni dovranno ottenere un certificato di conformità rilasciato da terze parti indipendenti. In base all'orientamento generale, tutte le imprese (escluse quelle micro) saranno soggette a tale obbligo se gestiscono più di 1.000 tonnellate di granuli all'anno, mentre le piccole imprese avranno quattro anni di tempo per adempiere a tale obbligo. Le imprese che gestiscono meno di 1.000 tonnellate di granuli all'anno dovranno rilasciare un'autodichiarazione di conformità. In alternativa, l'approccio generale consente agli Stati membri di garantire la conformità attraverso sistemi nazionali di autorizzazione consolidati. Il Consiglio ha previsto anche l'obbligo per le autorità di assicurare un accesso gratuito e pubblico alle informazioni relative alla manipolazione dei granuli di plastica.
L'orientamento generale concordato formalizza la posizione del Consiglio nei negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva del Regolamento, che dovrebbero cominciare all'inizio del 2025.