L’ambiente verso l’inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione
È a metà del guado la proposta di legge costituzionale che sancisce l’ambiente fra i principi fondamentali della Costituzione italiana, ponendo le basi per l'indispensabile bilanciamento degli interessi ambientali con quelli dell’iniziativa economica. Il disegno di legge costituzionale in questione, passato quasi inosservato ai media generalisti, è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021. Il documento, che propone la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana in materia di tutela dell’ambiente, risulta di sicuro interesse in quanto concorre a costituire l’impianto giuridico per una tutela efficace dell’interesse ambientale e, di volta in volta, consentirà un più equo bilanciamento con tutti gli altri interessi che oggi figurano richiamati tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale.
Rimane tuttavia ancora della strada da percorrere. Le leggi che hanno natura costituzionale devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento (in assemblea plenaria o da parte della commissione competente deliberante) in due successive deliberazioni con un intervallo non inferiore a tre mesi, la seconda delle quali richiede almeno la maggioranza assoluta dei componenti, oltre a un eventuale referendum. È stata comunque imboccata la direzione giusta, in quanto, come è noto, l’ambiente non era neppure previsto nell’impianto originario del 1948 della Costituzione, che si limitava a riconoscere e proteggere il paesaggio all’articolo 9. Solo con la riforma costituzionale del 2001, l’ambiente ha trovato una sua posizione all’interno della carta costituzionale italiana. Un riconoscimento che non è sicuramente all’altezza dell’importanza che riveste la materia, soprattutto ai giorni nostri, all’indomani dell’attenzione che il legislatore comunitario ha voluto porre sulla materia ambientale, per esempio con la pubblicazione del noto “pacchetto” di direttive sull’economia circolare del giugno 2018. Infatti, attualmente, per l’Italia l’ambiente figura come ultima voce nell’elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato all’interno del titolo V, parte II, articolo 117 della Costituzione.
Per un interesse “diffuso” come quello ambientale - così considerato dalla dottrina, cioè appartenente a una pluralità indeterminata di soggetti tutti connotati dal fatto di essere semplicemente cittadini - oggi esiste la possibilità di acquisire il giusto valore nell’ordinamento italiano, figurando fra i principi fondamentali raggruppati nei primi 12 articoli della Costituzione. Il disegno di legge propone di aggiungere all’articolo 9 della Costituzione il comma che “[la Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Quindi, subito dopo la tutela della cultura, della ricerca, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, si intende richiamare l’ambiente anche con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, declinato nella tutela dell’interesse all’ambiente delle future generazioni.
Nell’ipotesi di approvazione del testo del disegno di legge, il comma 2 dell’articolo 41 aggiunge altri elementi di interesse, considerando la salute e l’ambiente quali fattori che limiterebbero le modalità di esercizio dell’attività economica qualora quest’ultima potesse arrecare danno, mentre al comma 3 dello stesso articolo 41, si vorrebbe prevedere che anche le finalità ambientali possano indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica, unitamente ai fini sociali già previsti nella versione vigente della disposizione. In attesa del compimento dell’iter di approvazione, si possono richiamare alcune considerazioni che accomunano le posizioni espresse da importanti costituzionalisti sull’argomento e avvalorate dalla giurisprudenza. Prima fra tutte l’ipotesi di tendenziale preminenza degli interessi ambientali di fronte a quelli economici. Indirizzo, quest’ultimo, già elaborato da una parte della giurisprudenza amministrativa (si veda, per esempio, TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 13 febbraio 2012, n. 73, secondo cui “la gerarchia dei valori delineata a livello costituzionale comporta la prevalenza dell’interesse ambientale rispetto all’interesse economico, pur rilevante”).
Non vi è dubbio che il riconoscimento dell’interesse ambientale fra i principi fondamentali della Costituzione italiana chiamerà spesso il legislatore al difficile compito di prevedere impostazioni regolatorie che garantiscano il delicato equilibrio fra la tutela dell’interesse in oggetto e la libera iniziativa economica. Un esempio su tutti, il bilanciamento fra l’esigenza di semplificazione amministrativa dei regimi autorizzatori per rendere il business sempre più rapido - argomento questo delicato e di attuale importanza - che dovrà necessariamente consentire l’implementazione degli standard di salvaguardia ambientale e di sostenibilità.