È stato approvato lo scorso 22 dicembre 2015 il Ddl “Green Economy”, l’ex Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014, che terminando il suo iter legislativo, è diventato la Legge 28 Dicembre 2015 n. 221, in vigore dal 2 febbraio (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016).
La nuova normativa contiene “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali”. Tra le novità più significative per ciò che riguarda i temi dei rifiuti e del riciclo/recupero vi si trovano:
- incentivi al post consumo e alla prevenzione della produzione di rifiuti; nell’articolo 23 sono previste nuove disposizioni, atte a modificare l’articolo 206 del D. Lgs. 152/2006, che favoriscono l’acquisto di prodotti derivanti da materiale “post consumo”. Il nuovo articolo 206-ter disciplina l’erogazione degli incentivi. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrà stipulare appositi accordi e contratti di programma, tra gli altri soggetti, anche con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, di preparazione al riutilizzo e di riciclo. La norma risulta particolarmente importante perché incentiva la commercializzazione di prodotti realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita;
- attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti; il comma 4 dell’articolo 29 sostituisce il vigente comma 12 dell’art. 199 del D. Lgs. 152/2006, con due nuovi commi, 12 e 12-bis. Le Regioni sono tenute a pubblicare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni che riguardano la produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani, la percentuale di raccolta differenziata totale e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati, oltre a una serie di informazioni relative agli impianti (che per alcuni tipi d’impianto includono le quantità in ingresso e in uscita, suddivise per codice CER). I dati su produzione totale e pro capite di RSU devono essere suddivisi per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per Comune. Per le discariche deve essere fornito anche il dato relativo alla quantità di percolato prodotto;
- misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclo; nell’art. 32 si evidenzia che, al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cosiddetta “ecotassa”) di cui all’art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 del suddetto articolo. Inoltre, l’addizionale 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica non sarà più a carico dell’autorità d’ambito (che ripartisce poi l’onere tra tutti i Comuni inadempienti), ma sarà direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali minime. L’articolo 34 specifica che la nuova disposizione estende il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti d’incenerimento senza recupero energetico, e modifica la destinazione del gettito derivante dal tributo, che andrà al fondo regionale con finalità ambientali. Infine, l’articolo 35 precisa che l’ecotassa nella misura ridotta del 20% si applica a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra (operazione classificata come D10 nell’allegato B alla parte IV del Codice dell’ambiente);
- disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti; l’articolo 36 prevede che i Comuni potranno beneficiare di riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis del comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Legge di stabilità 2014);
- vuoto a rendere; al fine di prevenire la produzione dei rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, l’articolo 39 introduce, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di acqua minerale e birra (nuovo art. 219-bis del D. Lgs. 152/2006). L’inizio della sperimentazione, su base volontaria del singolo esercente, dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Potranno aderire al sistema alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e tutti gli altri “punti di consumo”. La sperimentazione avrà durata di dodici mesi. Il comma 4 demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare (adottato dal Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico) la disciplina delle modalità della sperimentazione. Al termine della fase sperimentale, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, si deciderà se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto, nonché ad altre tipologie di consumo.