La nuova Direttiva UE 2018/852, approvata lo scorso 30 maggio, ha l’obiettivo di migliorare le modalità di recupero e riciclo degli imballaggi post consumo, al fine di incrementare le opportunità di passaggio da un’economia “lineare” a una “circolare”.

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti è definito dalla Direttiva 2008/98 CE, che stabilisce le misure per proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della gestione dei rifiuti. Tale Direttiva stabilisce anche una ben precisa “gerarchia dei rifiuti”, elencando come segue, in ordine d’importanza, le priorità in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- prevenzione; azioni per ridurre e prevenire la dispersione dei rifiuti;

- preparazione per il riutilizzo; progettazione degli imballaggi al fine di reimpiegarli;

- riciclo; recupero degli imballaggi post consumo per nuovi usi della materia prima;

- recupero di altro tipo: incenerimento con recupero di calore, biodegradazione per produrre compost;

- smaltimento; conferimento in discarica dei rifiuti.

 

Soltanto le prime tre operazioni garantiscono un’economia circolare ottimizzata. Le novità introdotte nella nuova Direttiva UE 2018/852 riguardano invece il “riutilizzo” (articolo 5) e il “riciclo” (articolo 6); in particolare, sono stati inseriti il nuovo articolo 6 bis sulle “regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” e il nuovo articolo 6 ter, relativo alla “segnalazione preventiva” del raggiungimento degli obiettivi di riciclo. A tal proposito, ecco i valori di riciclo che dovranno essere raggiunti entro il 2025 e il 2030:

Obiettivi di riciclo

31 dicembre 2025

31 dicembre 2030

Tutti i rifiuti di imballaggio

65%

70%

Plastica

50%

55%

Legno

25%

30%

Metalli ferrosi

70%

80%

Alluminio

50%

60%

Vetro

70%

75%

Carta e cartoni

75%

85%


Sempre in riferimento ai valori sopra elencati, sono state definite, inoltre, le seguenti deroghe:

- si potrà posticipare fino a 5 anni il raggiungimento degli obiettivi elencati alle condizioni elencate;

- massimo 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o diviso tra due obiettivi;

- in ragione della deroga, il tasso di riciclo per un singolo obiettivo non dovrà essere inferiore al 30%;

- l’eventuale posticipo della data di scadenza degli obiettivi di riciclo dovrà essere comunicato alla Commissione UE entro 24 mesi prima delle date fissate per gli obiettivi di riciclo.


La Direttiva UE 2018/852 dovrà essere recepita dagli Stati dell’Unione Europea nelle proprie legislazioni entro il 5 luglio 2020.