Com'è noto, il TAR del Lazio ha rigettato la domanda di sospensione del bando shopper presentata da Unionplast (www.federazionegommaplastica.it) e da alcune aziende associate.
Da una prima valutazione del documento da parte dei legali dell'Associazione di categoria, si evince che il Collegio ha affermato che il programma sperimentale previsto dalla Finanziaria per il 2007 è stato adottato. Si rileva però che, stando a quanto previsto dagli stessi articoli di legge sulla base dei quali il TAR fonda la propria decisione, il suddetto programma sperimentale doveva essere definito con un decreto ministeriale concertato che però, in realtà, non è mai stato emanato.
L'affermazione del TAR si basa, dunque, su un presupposto in fatto del quale non si può riconoscere la correttezza. Si tratta di un passaggio fondamentale; non si sta ragionando di interpretazione di norme ma di una circostanza, di un elemento che può (doveva) essere accertato: l'esistenza o meno del decreto, l'attuazione o meno del programma.
Unionplast constata che l'ordinanza del TAR del Lazio ha rigettato la domanda cautelare sulla base di una motivazione che pare del tutto illogica e fondata su un presupposto di fatto inesistente, ritenendo ormai avviato il programma previsto dall'articolo 1 della Legge Finanziaria del 2007.
A questa valutazione si aggiunge l'omessa motivazione sul tema centrale della mancata notifica alla Commissione europea, aspetto sul quale la giurisprudenza comunitaria e nazionale è univoca, quando afferma l'inapplicabilità di una legge che introduce divieti con quello sugli shopper non biodegradabili se prima non viene notificata alla Commissione europea.