Il 18 febbraio l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha tenuto un'udienza aperta con operatori e associazioni di settore per presentare una bozza delle determinazioni direzionali, sulla cui base verrà regolata l’applicazione dell’imposta sui MACSI, ossia la così detta “Plastic Tax”, istituita con la Legge di Bilancio 2020.
I MACSI sono manufatti con singolo impiego realizzati anche parzialmente con materie plastiche di polimeri organici sintetici, non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo e che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Sono considerati MACSI i dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche; i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
La Plastic Tax entrerà in vigore il primo luglio 2021 e prevede un’aliquota di 0,45 euro al chilo, dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI. L’imposta sorge al momento della produzione, dell’importazione o dell’introduzione da Paesi UE dei MACSI; diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio dello Stato o dell’importazione; è rimborsata a operatori economici per MACSI ceduti in UE o esportati; non è versata se l'importo dovuto è inferiore o pari a euro 25 nel periodo di riferimento.
Saranno tenuti a pagarla i fabbricanti, i venditori, gli acquirenti UE, i cedenti UE e gli importatori, mentre non sono tenuti a pagarla i trasformatori, gli esercenti l’attività economica e gli impianti di riciclo. L’accertamento dell’imposta viene effettuato sulla base della dichiarazione trimestrale, presentata per via telematica dai soggetti tenuti a pagarla secondo modelli predisposti dall’ADM, recante tutti gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta stessa nonché per la vigilanza sui MACSI esclusi dall’imposizione o sulle circostanze che giustificano il mancato pagamento dell’imposta.